Calcolo IMU

L’IMU (Imposta Municipale Unica) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.


Chi deve pagare l’IMU

L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti [art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019]:

  • Proprietario dell’immobile;
  • Titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • Concessionario nel caso di concessione di aree demaniali, locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020). L’IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.


Quando va versata l’IMU

L’IMU deve essere versata in due rate:

  • La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno (Acconto);
  • La seconda rata deve essere corrisposta entro il 16 dicembre, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

Nel caso i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.


Come si versa l’IMU

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • Modello F24;
  • Bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

Chi non la deve pagare

Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che, mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Rivolgiti ai nostri centri Caf Cisal per ogni tua necessità.