12 Agosto 2022
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Le indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022


Dal 13 agosto 2022 entreranno in vigore le nuove tutele per la maternità. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, approvato in via definitiva, che è volto adun miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e di vita familiare per tutti i lavoratori anche con la finalità di garantire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

Con il decreto n.105 è stato reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, fruibile dal padre lavoratore nel periodo di “maternità obbligatoria” della madre, oltre al congedo di paternità «alternativo», spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, spetterà anche ai lavoratori del pubblico impiego fino ad ora esclusi.

Il congedo parentale è esteso fino ai 12 anni di vita del bambino con il pagamento del 30% della retribuzione per un periodo complessivo di nove mesi, così ripartito:

  • in misura di tre mesi (non cedibili) a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi;
  • per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro;
  • Per i nuclei monoparentali è elevato ad 11 mesi.

I datori di lavoro dovranno dare priorità alle richieste di smart working dei dipendenti con figli fino a 12 anni. Le professioniste con cassa e le lavoratrici autonome avranno diritto, oltre all’ordinario congedo di maternità, all’indennità per astensione anticipata in «caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza» accertate dall’Asl.

Riepilogo sui mesi previsti da normativa per il congedo parentale 

Mesi di congedo parentale fino a 12 anni del bambino:

GENITOREMESI A DISPOSIZIONEMESI INDENNIZZATI
Mamma6 mesi3 mesi intrasferibili
Papà6 mesi (elevabili a 7*)3 mesi intrasferibili
Entrambi i genitori10 mesi (elevabili a 11**)3 mesi trasferibili tra i genitori
Genitore solo11 mesi9 mesi

*elevabile a 7 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore ai 3 mesi 

** elevabile a 11 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore ai 3 mesi

Mamma 3 mesi intrasferibili + papà 3 mesi intrasferibili + mamma e papà 3 mesi trasferibili  = 9 mesi a famiglia. 

Per i periodi di congedo parentale ulteriore ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno del bambino una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore ai 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale aobbligatoria.

Qualche esempio:

Papà utilizza i suoi 3 mesi intrasferibili + 3 mesi trasferibili = 6 mesi ;

La mamma può chiedere altri 3 mesi retribuiti al 30% e gliene rimangono altri 3 per arrivare ai 6 a disposizione. Se di questi 6 solo 3 sono stati richiesti al 30%, la mamma potrà richiedere i 3 mesi spettanti (per arrivare ai 6 mesi complessivi) non retribuiti. 

Ricapitolando 

  1. Solo mamma 3 mesi non trasferibili
  2. Solo papà 3 mesi non trasferibili
  3. Entrambi i genitori 3 mesi trasferibili

Es. 

  • Mamma 6 mesi, Papà 3 mesi = 9 mesi al 30% della retribuzione

       X  Mamma 9 mesi non è possibile

       X  Papà 9 mesi non è possibile

  • papà 6 mesi e mamma 3 mesi = 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione;
  • genitore solo: 9 mesi
12 Agosto 2022
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Le indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022


Dal 13 agosto 2022 entreranno in vigore le nuove tutele per la maternità. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, approvato in via definitiva, che è volto adun miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e di vita familiare per tutti i lavoratori anche con la finalità di garantire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

Con il decreto n.105 è stato reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, fruibile dal padre lavoratore nel periodo di “maternità obbligatoria” della madre, oltre al congedo di paternità «alternativo», spettante solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, spetterà anche ai lavoratori del pubblico impiego fino ad ora esclusi.

Il congedo parentale è esteso fino ai 12 anni di vita del bambino con il pagamento del 30% della retribuzione per un periodo complessivo di nove mesi, così ripartito:

  • in misura di tre mesi (non cedibili) a ciascun genitore per un periodo totale di sei mesi;
  • per un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro;
  • Per i nuclei monoparentali è elevato ad 11 mesi.

I datori di lavoro dovranno dare priorità alle richieste di smart working dei dipendenti con figli fino a 12 anni. Le professioniste con cassa e le lavoratrici autonome avranno diritto, oltre all’ordinario congedo di maternità, all’indennità per astensione anticipata in «caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza» accertate dall’Asl.

Riepilogo sui mesi previsti da normativa per il congedo parentale 

Mesi di congedo parentale fino a 12 anni del bambino:

GENITOREMESI A DISPOSIZIONEMESI INDENNIZZATI
Mamma6 mesi3 mesi intrasferibili
Papà6 mesi (elevabili a 7*)3 mesi intrasferibili
Entrambi i genitori10 mesi (elevabili a 11**)3 mesi trasferibili tra i genitori
Genitore solo11 mesi9 mesi

*elevabile a 7 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore ai 3 mesi 

** elevabile a 11 mesi se il padre si astiene per un periodo non inferiore ai 3 mesi

Mamma 3 mesi intrasferibili + papà 3 mesi intrasferibili + mamma e papà 3 mesi trasferibili  = 9 mesi a famiglia. 

Per i periodi di congedo parentale ulteriore ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno del bambino una indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore ai 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale aobbligatoria.

Qualche esempio:

Papà utilizza i suoi 3 mesi intrasferibili + 3 mesi trasferibili = 6 mesi ;

La mamma può chiedere altri 3 mesi retribuiti al 30% e gliene rimangono altri 3 per arrivare ai 6 a disposizione. Se di questi 6 solo 3 sono stati richiesti al 30%, la mamma potrà richiedere i 3 mesi spettanti (per arrivare ai 6 mesi complessivi) non retribuiti. 

Ricapitolando 

  1. Solo mamma 3 mesi non trasferibili
  2. Solo papà 3 mesi non trasferibili
  3. Entrambi i genitori 3 mesi trasferibili

Es. 

  • Mamma 6 mesi, Papà 3 mesi = 9 mesi al 30% della retribuzione

       X  Mamma 9 mesi non è possibile

       X  Papà 9 mesi non è possibile

  • papà 6 mesi e mamma 3 mesi = 9 mesi indennizzabili al 30% della retribuzione;
  • genitore solo: 9 mesi